Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Estensione dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione  dell'infezione
                            da SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-quater (Estensione  dell'obbligo  di  vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  agli  ((ultracinquantenni))
). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino al 15 giugno 2022, al fine di  tutelare  la  salute  pubblica  e
mantenere adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell'erogazione  delle
prestazioni  di  cura  e  assistenza,  l'obbligo  vaccinale  per   la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo  3-ter,
si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri  dell'Unione
europea  residenti  nel  territorio  dello  Stato,   nonche'   ((agli
stranieri)) di cui agli articoli 34 e  35  del  ((testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il  cinquantesimo  anno  di
eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero
della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti
SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della
vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle
circolari del Ministero della salute. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di
entrata in vigore della presente disposizione, fermo il  termine  del
15 giugno 2022, di cui al comma 1. 
  Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali
e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A  decorrere  dal  15
febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e
2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo  vaccinale  di  cui
all'articolo 4-quater ((del  presente  decreto)),  per  l'accesso  ai
luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del  territorio  nazionale,   devono
possedere e sono tenuti a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies  del
decreto-legge n. 52 del 2021, i  datori  di  lavoro  privati  di  cui
all'articolo 9-septies  del  decreto-legge  n.  52  del  2021  ((e  i
responsabili)) della sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge
l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del
decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per  i
soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo
4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei  rispettivi
luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui al comma 1 ((del  presente  articolo))  sono  effettuate  con  le
modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021. 
  3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di
cui al comma 1  da  parte  dei  soggetti  sottoposti  all'obbligo  di
vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la  loro
attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei  luoghi  di  lavoro  e'
effettuata dai soggetti di cui al comma  2,  nonche'  dai  rispettivi
datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)). 
  4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui  comunichino
di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui
al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso
ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della
predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo  periodo,  non
sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti))  di  cui  al  comma  1  ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma
1. 
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  5  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
  7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,  il
datore di lavoro adibisce i soggetti di  cui  all'articolo  4-quater,
comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
  8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies,  commi  8  e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso  di  inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti
casi: 
    a) soggetti che alla  data  del  1°  febbraio  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario; 
    b) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del
Ministero della salute; 
    c) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87. 
  2. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  anche  in  caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter. 
  3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi
stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute  per  il  tramite
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,  sulla  base
degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti   all'obbligo   vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero,  anche
acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria  sui
soggetti assistiti dal Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati  per
COVID-19, nonche'  su  quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute  al  medesimo  sistema  e,  ove
disponibili, sui soggetti che risultano  esenti  dalla  vaccinazione.
Per la finalita'  di  cui  al  presente  comma,  il  Sistema  Tessera
Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle  informazioni  su  base
individuale inerenti alle somministrazioni,  acquisite  dall'Anagrafe
Nazionale  Vaccini  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5-ter,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche'  al  trattamento  dei  dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
  4.  Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, comunica ai soggetti  inadempienti  l'avvio  del
procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo
vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari
danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione. 
  5. L'Azienda sanitaria locale competente per  territorio  trasmette
all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari
prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con
l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al
comma 4. 
  6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in  cui  l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,
provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di  un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del
decreto-legge   31   maggio   2010,   n.   78,   convertito((,    con
modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  7. In caso di opposizione alla sanzione  contenuta  nell'avviso  di
cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 
  8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente  versate  a
cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
((Fondo per le emergenze  nazionali))  di  cui  all'articolo  44  del
((codice della protezione civile, di cui al)) decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3-ter, 4, 4-bis  e
          4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76
          (Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia   da
          COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di
          giustizia  e  di  concorsi  pubblici),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79: 
              «Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo  vaccinale).  -1.
          L'adempimento  dell'obbligo  vaccinale  previsto   per   la
          prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo
          vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre  2021,  la
          somministrazione della  successiva  dose  di  richiamo,  da
          effettuarsi nel rispetto delle indicazioni  e  dei  termini
          previsti con circolare del Ministero della salute.». 
              «Art.  4  (Obblighi  vaccinali  per  gli  esercenti  le
          professioni  sanitarie  e  gli   operatori   di   interesse
          sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute  pubblica  e
          mantenere adeguate condizioni di sicurezza  nell'erogazione
          delle prestazioni di cura e assistenza, in  attuazione  del
          piano di cui all'articolo 1,  comma  457,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  gli  esercenti  le   professioni
          sanitarie e gli operatori di  interesse  sanitario  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio  2006,  n.
          43, per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2  sono
          obbligati   a   sottoporsi   a    vaccinazione    gratuita,
          comprensiva,  a  far  data  dal  15  dicembre  2021,  della
          somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo
          vaccinale primario, nel rispetto delle  indicazioni  e  dei
          termini previsti con circolare del Ministero della  salute.
          La  vaccinazione  costituisce  requisito   essenziale   per
          l'esercizio della professione e per  lo  svolgimento  delle
          prestazioni   lavorative   dei   soggetti   obbligati.   La
          vaccinazione e' somministrata altresi' nel  rispetto  delle
          indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome
          di Trento e  di  Bolzano  in  conformita'  alle  previsioni
          contenute nel piano di cui al primo periodo. 
              1-bis. L'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  esteso,  a
          decorrere dal 15 febbraio 2022,  anche  agli  studenti  dei
          corsi di laurea impegnati nello  svolgimento  dei  tirocini
          pratico-valutativi     finalizzati     al     conseguimento
          dell'abilitazione    all'esercizio    delle     professioni
          sanitarie. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo
          periodo  determina  l'impossibilita'   di   accedere   alle
          strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.  I
          responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
          tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente comma secondo modalita' a campione  individuate
          dalle istituzioni di appartenenza. 
              2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
          relazione a  specifiche  condizioni  cliniche  documentate,
          attestate dal proprio medico curante di  medicina  generale
          ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
          del Ministero della salute in materia  di  esenzione  dalla
          vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
          ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere  omessa  o
          differita. 
              3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie,
          per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali,  che
          a  tal  fine  operano  in  qualita'  di  responsabili   del
          trattamento   dei   dati   personali,   avvalendosi   della
          Piattaforma    nazionale    digital    green    certificate
          (Piattaforma  nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente   la
          verifica automatizzata del  possesso  delle  certificazioni
          verdi   COVID-19   comprovanti   lo   stato   di   avvenuta
          vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge  22  aprile
          2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC
          non  risulti  l'effettuazione   della   vaccinazione   anti
          SARSCoV-2, anche con  riferimento  alla  dose  di  richiamo
          successiva al ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'
          stabilite nella circolare  di  cui  al  comma  1,  l'Ordine
          professionale    territorialmente     competente     invita
          l'interessato  a  produrre,  entro  cinque   giorni   dalla
          ricezione  dell'invito,   la   documentazione   comprovante
          l'effettuazione della  vaccinazione  oppure  l'attestazione
          relativa all'omissione o al differimento  della  stessa  ai
          sensi del comma 2, ovvero la presentazione della  richiesta
          di  vaccinazione,  da  eseguirsi  entro  un   termine   non
          superiore  a  venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,
          ovvero la documentazione  comprovante  l'insussistenza  dei
          presupposti per l'obbligo vaccinale  di  cui  al  comma  1,
          nonche'  a  specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
          l'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata    di
          quest'ultimo. In caso di  presentazione  di  documentazione
          attestante la richiesta di  vaccinazione,  l'Ordine  invita
          l'interessato a trasmettere immediatamente e  comunque  non
          oltre tre giorni dalla somministrazione, la  certificazione
          attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. 
              4. Decorsi  i  termini  di  cui  al  comma  3,  qualora
          l'Ordine  professionale  accerti  il  mancato   adempimento
          dell'obbligo vaccinale, anche con  riguardo  alla  dose  di
          richiamo, ne da' comunicazione alla  Federazione  nazionale
          competente, all'interessato, all'azienda  sanitaria  locale
          competente, limitatamente alla professione  di  farmacista,
          e, per  il  personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro
          dipendente,  anche  al  datore   di   lavoro,   ove   noto.
          L'inosservanza degli obblighi di comunicazione  di  cui  al
          primo periodo da parte degli Ordini professionali verso  le
          Federazioni nazionali rileva ai  fini  e  per  gli  effetti
          dell'articolo  4   del   decreto   legislativo   del   Capo
          Provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,   n.   233,
          ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.  561.  L'atto  di
          accertamento dell'inadempimento dell'obbligo  vaccinale  e'
          adottato     da     parte     dell'Ordine     professionale
          territorialmente competente, all'esito delle  verifiche  di
          cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non  disciplinare,
          determina  l'immediata  sospensione  dall'esercizio   delle
          professioni sanitarie ed  e'  annotato  nel  relativo  Albo
          professionale. 
              5. La sospensione di cui al comma 4  e'  efficace  fino
          alla comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine
          professionale  territorialmente  competente   e,   per   il
          personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
          al datore di lavoro, del completamento del ciclo  vaccinale
          primario e, per i professionisti che  hanno  completato  il
          ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
          di richiamo e comunque non oltre il termine di sei  mesi  a
          decorrere  dal  15  dicembre  2021.  Per  il   periodo   di
          sospensione non  sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominato.  Il  datore  di
          lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai
          sensi del comma  4  e,  in  caso  di  omessa  verifica,  si
          applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. 
              6. Per gli esercenti le professioni  sanitarie  che  si
          iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  degli  Ordini
          professionali   territoriali   l'adempimento   dell'obbligo
          vaccinale e' requisito ai fini  dell'iscrizione  fino  alla
          scadenza del  termine  di  sei  mesi  a  decorrere  dal  15
          dicembre 2021. A  tal  fine  la  verifica  dell'adempimento
          dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione  della
          certificazione verde COVID-19. 
              7. Per il periodo in cui  la  vaccinazione  di  cui  al
          comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
          i soggetti di cui al comma  2  a  mansioni  anche  diverse,
          senza decurtazione della retribuzione, in modo  da  evitare
          il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
              8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7,  al  fine
          di  contenere  il  rischio  di   contagio,   nell'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di  cui  al
          comma    2    adottano    le    misure    di    prevenzione
          igienico-sanitarie indicate dallo specifico  protocollo  di
          sicurezza adottato con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri della giustizia e del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              10.  Per  la  verifica  dell'adempimento   dell'obbligo
          vaccinale da parte degli operatori di  interesse  sanitario
          di cui al comma 1, si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.». 
              «Art.  4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale   ai
          lavoratori    impiegati    in    strutture    residenziali,
          socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
          2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo  4,  comma
          1, si applica altresi' a tutti i soggetti,  anche  esterni,
          che svolgono, a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
          lavorativa  nelle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
          incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a
          qualsiasi  titolo,  ospitano  persone  in   situazione   di
          fragilita'. 
              2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
              3. I responsabili delle strutture di  cui  all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita', e i  datori  di  lavoro  dei  soggetti  che,  a
          qualunque  titolo,  svolgono   nelle   predette   strutture
          attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti   esterni
          assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del
          presente   articolo.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo  periodo  del
          presente comma i responsabili e i datori di lavoro  possono
          verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
          informazioni necessarie secondo le modalita'  definite  con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87. 
              4.  Per  la  verifica   dell'adempimento   dell'obbligo
          vaccinale da parte dei soggetti  di  cui  al  comma  1,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi
          2, 3 e 6. 
              5. La violazione delle disposizioni del  primo  periodo
          del comma 3 del presente articolo e'  sanzionata  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,  del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge  16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74.». 
              «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il  personale  della
          scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
          della polizia locale, degli organismi di cui alla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, delle strutture  di  cui  all'articolo
          8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,
          degli  istituti  penitenziari,  delle  universita',   delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica e degli istituti tecnici superiori). - 1. Dal  15
          dicembre  2021,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter,  da
          adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
          entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19   previsti   dall'articolo   9,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          applica anche alle seguenti categorie: 
                a) personale  scolastico  del  sistema  nazionale  di
          istruzione,  delle  scuole  non  paritarie,   dei   servizi
          educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei  centri  provinciali
          per l'istruzione degli adulti,  dei  sistemi  regionali  di
          istruzione  e  formazione  professionale  e   dei   sistemi
          regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione   e
          formazione tecnica superiore; 
                b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e
          soccorso pubblico,  della  polizia  locale,  nonche'  degli
          organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15  febbraio  2022,
          personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  di
          cui all'articolo 12 del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.
          82, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
          2021, n. 109; 
                c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
          attivita' lavorativa nelle strutture  di  cui  all'articolo
          8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  ad
          esclusione di quello che svolge  attivita'  lavorativa  con
          contratti esterni, fermo  restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 4 e 4-bis; 
                d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
          attivita'   lavorativa   alle   dirette   dipendenze    del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   o   del
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti   e
          minori. 
              1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la
          prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma  1
          si  applica   al   personale   delle   universita',   delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica e degli istituti tecnici superiori. 
              2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
          lo svolgimento  delle  attivita'  lavorative  dei  soggetti
          obbligati ai sensi  del  comma  1  e  del  comma  1-bis.  I
          dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni  di
          cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis)  i  responsabili
          delle strutture in cui presta servizio il personale di  cui
          al comma 1, lettere b), c) e  d),  assicurano  il  rispetto
          dell'obbligo di cui al comma 1. I  direttori  degli  uffici
          scolastici regionali e le autorita'  degli  enti  locali  e
          regionali    territorialmente    competenti     verificano,
          rispettivamente,   l'adempimento   del   predetto   obbligo
          vaccinale  da  parte  dei  dirigenti   scolastici   e   dei
          responsabili delle scuole  paritarie  nonche'  delle  altre
          istituzioni di cui al comma 1, lettera a).  L'attivita'  di
          verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte
          secondo le modalita' e con gli effetti di cui al  comma  3.
          In  caso  di  sospensione  dei  dirigenti  scolastici,   la
          reggenza   delle   istituzioni   scolastiche   statali   e'
          attribuita  ad  altro  dirigente  per   la   durata   della
          sospensione.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 4, commi 2 e 7. 
              3.  I  soggetti  di   cui   al   comma   2   verificano
          immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di  cui
          al comma 1  acquisendo  le  informazioni  necessarie  anche
          secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei  casi
          in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2  o   la   presentazione   della   richiesta   di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui  al  comma  2
          invitano, senza indugio, l'interessato  a  produrre,  entro
          cinque   giorni    dalla    ricezione    dell'invito,    la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     della
          vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
          al differimento della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  ovvero  la  presentazione  della  richiesta   di
          vaccinazione da eseguirsi in un  termine  non  superiore  a
          venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  o   comunque
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In caso di presentazione di  documentazione
          attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di  cui
          al   comma   2   invitano   l'interessato   a   trasmettere
          immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
          somministrazione,     la     certificazione      attestante
          l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In  caso  di  mancata
          presentazione della documentazione  di  cui  al  secondo  e
          terzo periodo i  soggetti  di  cui  al  comma  2  accertano
          l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno  immediata
          comunicazione   scritta    all'interessato.    L'atto    di
          accertamento   dell'inadempimento   determina   l'immediata
          sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
          senza  conseguenze  disciplinari   e   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto di lavoro.  Per  il  periodo  di
          sospensione, non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione
          e'   efficace   fino   alla    comunicazione    da    parte
          dell'interessato al  datore  di  lavoro  dell'avvio  o  del
          successivo completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          della somministrazione della dose di richiamo,  e  comunque
          non oltre il 15 giugno 2022. 
              4.  I  dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
          istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono  alla
          sostituzione   del   personale   docente,   educativo    ed
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  sospeso   mediante
          l'attribuzione di contratti  a  tempo  determinato  che  si
          risolvono  di  diritto  nel  momento  in  cui  i   soggetti
          sostituiti,   avendo   adempiuto   all'obbligo   vaccinale,
          riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa.
          Il  Ministero   dell'istruzione   per   l'anno   scolastico
          2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia
          e delle finanze le unita' di personale scolastico privo  di
          vaccinazione e sospeso  dal  servizio  e  la  durata  della
          sospensione. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla base dell'esito del monitoraggio  e  previa  verifica
          tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
          sistema  informativo  NoiPA,  provvede  ad  effettuare   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5.  Lo   svolgimento   dell'attivita'   lavorativa   in
          violazione dell'obbligo vaccinale di  cui  al  comma  1  e'
          punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
          conseguenze disciplinari secondo i  rispettivi  ordinamenti
          di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
          applicano anche in caso di esercizio della professione o di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione  degli
          obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
              6. La violazione delle disposizioni di cui al  comma  2
          e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e  9,
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le  violazioni  di
          cui al comma 5, la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
          comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.  19  del
          2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600  a
          euro 1.500.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  34  e  35  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, S.O.: 
              «Art. 34 (Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998,  n.  40,
          art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di  iscrizione  al  servizio
          sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e  piena
          uguaglianza di  diritti  e  doveri  rispetto  ai  cittadini
          italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo   contributivo,
          all'assistenza erogata in  Italia  dal  servizio  sanitario
          nazionale e alla sua validita' temporale: 
                a)  gli  stranieri  regolarmente   soggiornanti   che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di  lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento; 
                b) gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per  casi
          speciali, per protezione  speciale,  per  cure  mediche  ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  lettera  d-bis),  per
          richiesta di asilo, per attesa adozione,  per  affidamento,
          per acquisto della cittadinanza; 
                b-bis)i  minori  stranieri  non  accompagnati,  anche
          nelle more  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  a
          seguito  delle  segnalazioni  di   legge   dopo   il   loro
          ritrovamento nel territorio nazionale. 
              2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai  familiari
          a   carico   regolarmente    soggiornanti.    Nelle    more
          dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale  ai  minori
          figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
          e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
          minori iscritti. 
              3.  Lo   straniero   regolarmente   soggiornante,   non
          rientrante tra le categorie indicate nei commi  1  e  2  e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di   apposita
          polizza assicurativa con un istituto assicurativo  italiano
          o  straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,   ovvero
          mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale  valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          servizio sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto  a
          titolo di partecipazione alle spese un contributo  annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno precedente in Italia  e  all'estero.  L'ammontare
          del contributo e'  determinato  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore  al  contributo  minimo  previsto   dalle   norme
          vigenti. 
              4.  L'iscrizione  volontaria  al   servizio   sanitario
          nazionale puo' essere altresi' richiesta: 
                a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
          permesso di soggiorno per motivi di studio; 
                b)   dagli   stranieri   regolarmente    soggiornanti
          collocati alla pari,  ai  sensi  dell'accordo  europeo  sul
          collocamento  alla  pari,  adottato  a  Strasburgo  il   24
          novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della
          legge 18 maggio 1973, n. 304. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  sono  tenuti  a
          corrispondere  per  l'iscrizione  al   servizio   sanitario
          nazionale,  a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa,  un
          contributo annuale forfettario negli importi e  secondo  le
          modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. 
              6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
          lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 
              7.  Lo  straniero  assicurato  al  servizio   sanitario
          nazionale e' iscritto nella azienda  sanitaria  locale  del
          comune in cui dimora  secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di attuazione.». 
              «Art. 35 (Assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non
          iscritti al Servizio sanitario nazionale)  (Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art. 33). - 1. Per  le  prestazioni  sanitarie
          erogate ai cittadini stranieri  non  iscritti  al  servizio
          sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti
          tenuti  al  pagamento  di  tali  prestazioni,  le   tariffe
          determinate dalle regioni  e  province  autonome  ai  sensi
          dell'articolo 8, commi 5 e 7, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a
          trattati   e   accordi    internazionali    bilaterali    o
          multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia. 
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi  pubblici  ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque essenziali, ancorche' continuative,  per  malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti: 
                a)  la  tutela  sociale  della  gravidanza  e   della
          maternita', a  parita'  di  trattamento  con  le  cittadine
          italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
          maggio 1978, n. 194,  e  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
          cittadini italiani; 
                b) la tutela della salute del  minore  in  esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  27
          maggio 1991, n. 176; 
                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
          di  interventi  di  campagne  di   prevenzione   collettiva
          autorizzati dalle regioni; 
                d) gli interventi di profilassi internazionale; 
                e)  la  profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle
          malattie  infettive  ed  eventuale  bonifica  dei  relativi
          focolai. 
              4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza
          oneri a carico dei richiedenti  qualora  privi  di  risorse
          economiche   sufficienti,   fatte   salve   le   quote   di
          partecipazione  alla  spesa  a  parita'  con  i   cittadini
          italiani. 
              5. L'accesso alle strutture sanitarie  da  parte  dello
          straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
          comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita',  salvo
          i casi in cui sia obbligatorio il  referto,  a  parita'  di
          condizioni con il cittadino italiano. 
              6. Fermo restando il  finanziamento  delle  prestazioni
          ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali  a  carico  del
          Ministero dell'interno, agli oneri recati  dalle  rimanenti
          prestazioni contemplate nel comma 3,  nei  confronti  degli
          stranieri  privi  di  risorse  economiche  sufficienti,  si
          provvede  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo
          sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione   dei
          programmi riferiti agli interventi di emergenza.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli   9,   9-bis,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies,  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: 
              «Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai  fini
          della normativa emergenziale connessa al rischio  sanitario
          della diffusione degli agenti virali da  COVID-19,  valgono
          le seguenti definizioni: 
                a) certificazioni verdi COVID-19:  le  certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione,
          guarigione o test, cosiddetto green pass  base:  una  delle
          certificazioni di cui al comma 2; 
                a-ter) certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione
          o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato:  una  delle
          certificazioni   comprovanti   lo   stato    di    avvenuta
          vaccinazione  per  la  prevenzione   delle   infezioni   da
          SARS-CoV-2,  di  cui  al  comma  2,  lettera   a),   ovvero
          l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di  cui  al
          comma 2, lettere b) e c-bis); 
                b)  vaccinazione:  le   vaccinazioni   anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie competenti per territorio; 
                c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
          dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
          catena  della  polimerasi-trascrittasi  inversa   (RT-PCR),
          amplificazione  isotermica  mediata  da   loop   (LAMP)   e
          amplificazione mediata da  trascrizione  (TMA),  utilizzato
          per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA)  del
          SARS-CoV-2,  riconosciuto   dall'autorita'   sanitaria   ed
          effettuato  da  operatori  sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                d)    test    antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                e) Piattaforma nazionale  digital  green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
              2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
          seguenti condizioni: 
                a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine
          del  ciclo   vaccinale   primario   o   a   seguito   della
          somministrazione della relativa dose di richiamo; 
                b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                c)  effettuazione  di  test   antigenico   rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                c-bis)avvenuta  guarigione  da   COVID-19   dopo   la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del  ciclo   vaccinale   primario   o   a   seguito   della
          somministrazione della relativa dose di richiamo. 
              3. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del
          ciclo vaccinale primario ed e'  rilasciata  automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla stessa, al termine del  predetto  ciclo.  In  caso  di
          somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
          vaccinale primario, la  certificazione  verde  COVID-19  ha
          validita' a far data dalla medesima somministrazione  senza
          necessita' di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione
          verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata  anche
          contestualmente alla somministrazione della prima  dose  di
          vaccino e ha validita' dal quindicesimo  giorno  successivo
          alla  somministrazione  fino  alla  data  prevista  per  il
          completamento del ciclo vaccinale,  la  quale  deve  essere
          indicata nella certificazione  all'atto  del  rilascio.  La
          certificazione verde COVID-19 di cui al  primo  periodo  e'
          rilasciata    altresi'     contestualmente     all'avvenuta
          somministrazione di una sola dose di un  vaccino  dopo  una
          precedente infezione da SARS-CoV-2, nei  termini  stabiliti
          con circolare del Ministero della salute,  e  ha  validita'
          dalla   medesima   somministrazione.   Contestualmente   al
          rilascio,  la  predetta  struttura  sanitaria,  ovvero   il
          predetto esercente la professione sanitaria, anche  per  il
          tramite  dei  sistemi  informativi  regionali,  provvede  a
          rendere  disponibile  detta  certificazione  nel  fascicolo
          sanitario elettronico dell'interessato.  La  certificazione
          di cui al presente comma cessa di avere validita'  qualora,
          nel periodo di  vigenza  della  stessa,  l'interessato  sia
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              4. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              4-bis. A coloro che sono stati identificati  come  casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose di  vaccino,
          e' rilasciata, altresi', la certificazione  verde  COVID-19
          di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di  sei
          mesi a decorrere dall'avvenuta  guarigione.  A  coloro  che
          sono stati identificati come  casi  accertati  positivi  al
          SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario  o  della
          somministrazione  della  relativa  dose  di  richiamo,   e'
          rilasciata, altresi', la certificazione verde  COVID-19  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  a
          decorrere  dall'avvenuta  guarigione  senza  necessita'  di
          ulteriori dosi di richiamo. 
              5. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
              6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          10, le certificazioni verdi COVID-19  rilasciate  ai  sensi
          del comma  2  riportano  i  dati  indicati  nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
              6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
          di una  nuova  certificazione  verde  COVID-19  se  i  dati
          personali riportati nella certificazione non  sono,  o  non
          sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
          non e' piu' a sua disposizione. 
              6-ter. Le informazioni contenute  nelle  certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
              7. Coloro che  abbiano  gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
              8.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
              8-bis. Per garantire che le famiglie in  viaggio  negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
              9. Le disposizioni dei commi da 1  a  8  continuano  ad
          applicarsi   ove   compatibili   con   iregolamenti    (UE)
          2021/953e2021/954 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          del 14 giugno 2021. 
              9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato  estero  in
          possesso di  un  certificato  rilasciato  dalle  competenti
          autorita' sanitarie estere  di  avvenuta  guarigione  o  di
          avvenuta  vaccinazione  anti  SARS-Cov-2  con  un   vaccino
          autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,  nel
          caso  in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  sei   mesi   dal
          completamento del ciclo vaccinale primario  anti-SARS-Cov-2
          o  dall'avvenuta  guarigione  da  COVID-19,  e'  consentito
          l'accesso ai servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  sul
          territorio nazionale sussiste l'obbligo  di  possedere  una
          delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione  o
          guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d.
          green  pass  rafforzato,  previa  effettuazione   di   test
          antigenico rapido o molecolare con esito negativo al  virus
          SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita'
          di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico  rapido  o
          di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del  test
          di cui al primo periodo non  e'  obbligatoria  in  caso  di
          avvenuta guarigione successiva al completamento  del  ciclo
          vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni  con  vaccini
          non autorizzati o  non  riconosciuti  come  equivalenti  in
          Italia, l'accesso ai servizi e alle  attivita'  di  cui  al
          primo  periodo  e'   consentito   in   ogni   caso   previa
          effettuazione di test antigenico rapido  o  molecolare  con
          esito negativo al virus  SARSCoV-2,  di  cui  al  comma  2,
          lettera   c),   avente   validita'   di   quarantotto   ore
          dall'esecuzione se antigenico rapido o di  settantadue  ore
          se molecolare. 
              9-ter. I titolari o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui al comma 9-bis, sono tenuti  a  verificare
          che l'accesso ai predetti servizi e attivita'  avvenga  nel
          rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis.
          Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
          effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del
          comma 10. Nelle more della modifica del menzionato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri sono  autorizzati
          gli interventi di adeguamento  necessari  a  consentire  le
          verifiche. 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
              10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
          utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli  articoli  2,
          comma 1, 2-bis,  comma  1,  2-quater,  5,  9-bis,  9-bis.1,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies  del  presente  decreto,
          nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. Ogni diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
              11. Dal presente articolo non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art.  9-bis  (Impiego   delle   certificazioni   verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base). - 1. Fino al 31 marzo  2022,  termine  di
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, e' consentito  sull'intero  territorio  nazionale
          esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una    delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass  base,  l'accesso  ai  seguenti
          servizi e attivita', nel rispetto  della  disciplina  della
          zona bianca e dei protocolli e delle linee  guida  adottati
          ai sensi dell'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n. 74: 
                a)   mense   e   catering   continuativo   su    base
          contrattuale; 
                b) concorsi pubblici; 
                c) corsi di  formazione  pubblici  e  privati,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente
          decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. 
              1-bis.  Fino  al   31   marzo   2022,   e'   consentito
          esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  di  una   delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e  attivita',  nell'ambito
          del territorio nazionale: 
                a) servizi alla persona; 
                b)  pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari   e
          finanziari,  attivita'  commerciali,  fatti  salvi   quelli
          necessari per assicurare  il  soddisfacimento  di  esigenze
          essenziali  e  primarie  della  persona,  individuate   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
          dello sviluppo economico e della pubblica  amministrazione,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione; 
                c) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli
          internati,  all'interno  degli  istituti  penitenziari  per
          adulti e minori. 
              1-ter. Le disposizioni di cui al comma  1-bis,  lettere
          a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022.  La  disposizione
          di cui al comma  1-bis,  lettera  b),  si  applica  dal  1°
          febbraio 2022, o dalla data di efficacia  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla  medesima
          lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
          alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis  avvenga
          nel rispetto delle prescrizioni di cui  al  medesimo  comma
          sono  effettuate   dai   relativi   titolari,   gestori   o
          responsabili ai sensi del comma 4. 
              2. - 2-bis. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis  non  si
          applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare  del  Ministero  della  salute.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          di concerto con i Ministri della salute, per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale,  e  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
          trattare in modalita' digitale le predette  certificazioni,
          al fine di consentirne la  verifica  digitale,  assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
              4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
          di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
          predetti servizi e attivita'  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
              5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'
          definire eventuali misure necessarie in fase di  attuazione
          del presente articolo.». 
              «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e
          fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
          emergenza,   al   fine   di   prevenire    la    diffusione
          dell'infezione   da   SARS-CoV-2,   al   personale    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo,  al
          personale delle Autorita' amministrative indipendenti,  ivi
          comprese la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,
          della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
          e  degli  organi  di  rilievo   costituzionale,   ai   fini
          dell'accesso  ai  luoghi   di   lavoro,   nell'ambito   del
          territorio nazionale, in cui il predetto  personale  svolge
          l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e  di
          esibire,  su  richiesta,  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
          9-ter.1   e   9-ter.2   del   presente   decreto,   nonche'
          dagliarticoli    4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies     del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa o di  formazione  o
          di volontariato presso le amministrazioni di cui  al  comma
          1, anche sulla base di contratti esterni. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
              4. I datori di lavoro del personale di cui al  comma  1
          sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la
          verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
          oltre  che  dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'
          effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
              5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
          definiscono,  entro  il  15  ottobre  2021,  le   modalita'
          operative per l'organizzazione delle verifiche  di  cui  al
          comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove
          possibile, che i  controlli  siano  effettuati  al  momento
          dell'accesso ai luoghi di lavoro, e  individuano  con  atto
          formale i soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni degli  obblighi  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  datori  di  lavoro  forniscono   idonea
          informativa ai lavoratori e alle rispettive  rappresentanze
          circa   la   predisposizione    delle    nuove    modalita'
          organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.
          Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e della salute, puo' adottare  linee  guida
          per la omogenea definizione delle  modalita'  organizzative
          di cui al  primo  periodo.  Per  le  regioni,  le  province
          autonome e gli enti locali le  predette  linee  guida,  ove
          adottate,  sono  definite  d'intesa   con   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281.   Al   fine   di   semplificare   e
          razionalizzare le verifiche di cui  al  presente  comma,  i
          lavoratori possono  richiedere  di  consegnare  al  proprio
          datore di lavoro copia della propria  certificazione  verde
          COVID-19.  I  lavoratori   che   consegnano   la   predetta
          certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
          validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
          rispettivi datori di lavoro. 
              6. Il personale di cui al comma  1,  nel  caso  in  cui
          comunichi di non essere in  possesso  della  certificazione
          verde COVID-19  o  qualora  risulti  privo  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel luogo di lavoro, e' considerato assente  ingiustificato
          fino alla presentazione della  predetta  certificazione  e,
          comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione
          dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari  e
          con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per
          i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo  periodo
          non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro  compenso  o
          emolumento, comunque denominati. 
              7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro  di  cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  8  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza. 
              8. In caso di violazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative  di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  7,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
          prevista dal comma1 del citato articolo 4 del decreto-legge
          n. 19 del 2020e' stabilita nel pagamento di  una  somma  da
          euro 600 a euro 1.500. 
              9. Le sanzioni di cui al  comma  8  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  8
          trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
              10. Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
          9-sexies, collocato fuori ruolo presso  le  amministrazioni
          di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui  al
          medesimo articolo 9-sexies, commi 2  e  3,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 
              11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai
          soggetti  titolari  di  cariche  elettive  o   di   cariche
          istituzionali di vertice, si applicano le  disposizioni  di
          cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
              12. Gli  organi  costituzionali,  ciascuno  nell'ambito
          della propria autonomia, adeguano  il  proprio  ordinamento
          alle disposizioni di cui al presente articolo. 
              13. Le amministrazioni di cui  al  comma  1  provvedono
          alle attivita' di cui al presente articolo con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              «Art.  9-sexies  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici  giudiziari).
          - 1. Dal 15 ottobre  2021  e  31  marzo  2022,  termine  di
          cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
          salute  pubblica  e  mantenere   adeguate   condizioni   di
          sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
          e  militari  nonche'   i   componenti   delle   commissioni
          tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari  ove
          svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono  e,
          su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base. Resta fermo quanto previsto  dagliarticoli
          4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies  del  decreto-legge   1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2.  L'assenza  dall'ufficio  conseguente   al   mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma  1  e'
          considerata  assenza  ingiustificata   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al  primo  periodo  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominati. 
              3. L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo  agli  uffici  giudiziari  in  violazione
          della disposizione di  cui  al  medesimo  comma  1  integra
          illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
          ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma  1,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109,  e  per  gli  altri
          soggetti di cui al medesimo comma 1 del  presente  articolo
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.   Il
          verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
          ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e,  in  quanto
          compatibili, quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano
          anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
          ai  difensori,  ai  consulenti,  ai  periti  e  agli  altri
          ausiliari  del  magistrato  estranei  alle  amministrazioni
          della giustizia. 
              5. Il responsabile della sicurezza delle  strutture  in
          cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato  per  la
          magistratura ordinaria nel procuratore generale  presso  la
          corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto  delle
          prescrizioni di  cui  al  comma  1,  anche  avvalendosi  di
          delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare  del  Ministero
          della giustizia,  per  i  profili  di  competenza,  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 
              6. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          l'accesso  agli  uffici  giudiziari  in  violazione   della
          disposizione di cui  al  comma  1  e  la  violazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
          comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9  e
          13 dell'articolo 9-quinquies. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai testimoni e alle parti del processo. 
              8-bis. L'assenza del difensore conseguente  al  mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde  COVID-19  di  cui  al  comma   1   non   costituisce
          impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.». 
              «Art. 9-septies  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre  2021  e
          fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
          emergenza,   al   fine   di   prevenire    la    diffusione
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque   svolge   una
          attivita' lavorativa nel settore privato,  ivi  compresi  i
          titolari di servizi di ristorazione o  di  somministrazione
          di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini  dell'accesso
          ai luoghi in  cui  la  predetta  attivita'  e'  svolta,  di
          possedere e di esibire,  su  richiesta,  la  certificazione
          verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta  fermo
          quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del
          presente       decreto,        nonche'        dagliarticoli
          4,4-bis,4-ter,4-quatere4-quinquies  del  decreto-legge   1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa  o  di  formazione,
          anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
          di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
              4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono  tenuti  a
          verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
          e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la  verifica  del
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma  1,  oltre  che
          dai soggetti di cui al primo periodo, e'  effettuata  anche
          dai rispettivi  datori  di  lavoro.  Per  i  lavoratori  in
          somministrazione   la   verifica   del    rispetto    delle
          prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
          onere del somministratore informare i lavoratori  circa  la
          sussistenza delle predette prescrizioni. 
              5. I datori di lavoro di cui al  comma  1  definiscono,
          entro il  15  ottobre  2021,  le  modalita'  operative  per
          l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
          campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
          controlli  siano  effettuati  al  momento  dell'accesso  ai
          luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
          incaricati   dell'accertamento   delle   violazioni   degli
          obblighi di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le  verifiche  delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Al fine di semplificare e razionalizzare  le  verifiche  di
          cui al presente comma, i lavoratori possono  richiedere  di
          consegnare al proprio datore di lavoro copia della  propria
          certificazione verde COVID-19. I lavoratori che  consegnano
          la predetta  certificazione,  per  tutta  la  durata  della
          relativa validita', sono esonerati dai controlli  da  parte
          dei rispettivi datori di lavoro. 
              6. I lavoratori di cui al comma  1,  nel  caso  in  cui
          comunichino di non essere in possesso della  certificazione
          verde COVID-19 o qualora  risultino  privi  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel   luogo   di   lavoro,   sono    considerati    assenti
          ingiustificati  fino  alla  presentazione  della   predetta
          certificazione e, comunque, non oltre  il  31  marzo  2022,
          termine di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  senza
          conseguenze disciplinari e con diritto  alla  conservazione
          del  rapporto  di  lavoro.  Per   i   giorni   di   assenza
          ingiustificata di cui al primo periodo non sono  dovuti  la
          retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
          denominato. 
              7. Nelle imprese, dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
          ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro  puo'
          sospendere il lavoratore per  la  durata  corrispondente  a
          quella  del  contratto   di   lavoro   stipulato   per   la
          sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
          giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
          31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
          alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore
          sospeso. 
              8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro  di  cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  9  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore. 
              9. In caso di violazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  8,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
          prevista dal comma1 del citato articolo 4 del decreto-legge
          n. 19 del 2020e' stabilita nel pagamento di  una  somma  da
          euro 600 a euro 1.500. 
              10. Le sanzioni di cui al comma  9  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  9
          trasmettono   al   Prefetto   gli   atti   relativi    alla
          violazione.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5  e
          9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 marzo 2020, n.
          79. 
              "Art. 4.Sanzioni e controlli 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto delle misure di contenimento di  cui  all'articolo
          1, comma 2, individuate e  applicate  con  i  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2,  commi  1  e  2,  ovvero
          dell'articolo 3, e' punito con la  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000  e  non
          si  applicano  le   sanzioni   contravvenzionali   previste
          dall'articolo  650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra
          disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni  di
          sanita', di cui all'articolo 3,  comma  3.  Se  il  mancato
          rispetto delle predette misure avviene mediante  l'utilizzo
          di un veicolo la sanzione prevista  dal  primo  periodo  e'
          aumentata fino a un terzo. 
              (Omissis). 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
          Per il pagamento in misura ridotta  si  applica  l'articolo
          202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per
          le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e
          2,  sono  irrogate  dal  Prefetto.  Le  sanzioni   per   le
          violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate
          dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              (Omissis). 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
              (Omissis). 
              9. Il Prefetto, informando preventivamente il  Ministro
          dell'interno,   assicura    l'esecuzione    delle    misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2020, n. 125: 
              «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis). 
              2-bis.  I  proventi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-ter, del
          decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29  (Ulteriori
          disposizioni  urgenti  in   materia   di   contenimento   e
          prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  di
          svolgimento delle elezioni  per  l'anno  2021),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10: 
              «Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi  funzionali
          all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la
          prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - (Omissis). 
              5-ter.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria   assicura   la
          circolarita' delle informazioni relative  alla  regione  di
          assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
          assistiti  del  SSN  nell'intero  territorio  nazionale   e
          acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le  informazioni
          su base individuale inerenti alle prenotazioni e,  in  caso
          di pluralita' di prenotazioni per  la  stessa  persona,  al
          fine  di  assicurarne  l'univocita',  informa  le   Regioni
          diverse  da  quella  di  assistenza.  Il  Sistema   Tessera
          Sanitaria  acquisisce,  altresi',  dall'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini le informazioni su base individuale  inerenti  alle
          somministrazioni  e  rende  disponibile  alle   Regioni   e
          Province autonome, nonche' alla  piattaforma  nazionale  di
          cui al comma  1,  un  servizio  di  verifica  dell'avvenuta
          somministrazione per i singoli  assistiti,  per  assicurare
          l'appropriatezza  di  una  successiva  somministrazione  ai
          medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O.: 
              «Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). -
          La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
          o da altri  soggetti  abilitati  dal  concessionario  nelle
          forme  previste  dalla  legge  ovvero,   previa   eventuale
          convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
          o dagli agenti  della  polizia  municipale;  in  tal  caso,
          quando ai fini  del  perfezionamento  della  notifica  sono
          necessarie  piu'  formalita',  le  stesse  possono   essere
          compiute, in un periodo di tempo  non  superiore  a  trenta
          giorni, da  soggetti  diversi  tra  quelli  sopra  indicati
          ciascuno dei quali certifica  l'attivita'  svolta  mediante
          relazione datata e sottoscritta. La  notifica  puo'  essere
          eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
          ricevimento; in tal caso,  la  cartella  e'  notificata  in
          plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
          indicata nell'avviso di  ricevimento  sottoscritto  da  una
          delle persone previste dal secondo  comma  o  dal  portiere
          dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui aldecreto del Presidente della  Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata,  all'indirizzo  del  destinatario   risultante
          dall'indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne  fanno
          richiesta,  diversi  da  quelli  obbligati  ad   avere   un
          indirizzo di  posta  elettronica  certificata  da  inserire
          nell'INI-PEC,  all'indirizzo  dichiarato   all'atto   della
          richiesta. In  tali  casi,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  60  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in cui l'avviso  del  deposito  e'  affisso  nell'albo  del
          comune. 
              Il concessionariodeve conservare  per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
          l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
          o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni dell'art. 60del predetto decreto;
          per  la  notificazione  della  cartella  di  pagamento   ai
          contribuenti non residenti si applicano le disposizioni  di
          cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60  del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.
          600.». 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              «Art. 30 (Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute  neldecreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7.- 9. 
              10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
              11.- 12. 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5,
          legge 225/1992). - 1. Per gli interventi  conseguenti  agli
          eventi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali"».. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 122, comma  9,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - (Omissis). 
              9. Il  Commissario,  per  l'acquisizione  dei  beni  di
          cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui
          al comma 1-bis e  per  le  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate  allo
          scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere  sul
          Fondo  emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le  risorse  sono
          versate su  apposita  contabilita'  speciale  intestata  al
          Commissario.  Il  Commissario   e'   altresi'   autorizzato
          all'apertura  di  apposito  conto  corrente  bancario   per
          consentire la  celere  regolazione  delle  transazioni  che
          richiedono  il  pagamento  immediato  o  anticipato   delle
          forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente  e  alle
          risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».